

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto l’obbligo – per tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese – di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi naturali catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Il legislatore ha previsto scadenze differenziate in base alla dimensione aziendale:
La polizza assicurativa deve coprire i beni materiali iscritti in bilancio, comprendendo terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali. Restano esclusi soltanto i beni che risultano già protetti da coperture analoghe, anche se stipulate da soggetti terzi (condominio, propietà, ecc.)
Il legislatore ha individuato con precisione il parametro da utilizzare per determinare il valore dei beni da assicurare. Per i beni immobili, il riferimento è il valore di ricostruzione a nuovo; per i beni mobili, il costo di rimpiazzo; mentre per i terreni, si assume come base il costo di ripristino delle condizioni originarie.
Il valore di ricostruzione corrisponde all’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato, utilizzando beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità. Il costo di rimpiazzo rappresenta invece il valore necessario per sostenere la sostituzione dei beni danneggiati con altri di pari utilità, correntemente disponibili sul mercato. Infine, il costo di ripristino comprende le spese relative ai lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno fino al raggiungimento delle condizioni precedenti l’evento dannoso.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’assicurazione dei beni di proprietà di terzi utilizzati nell’attività d’impresa. Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, l’imprenditore è tenuto ad assicurare tutti i beni impiegati per l’esercizio della propria attività, indipendentemente dal titolo di utilizzo, purché rientrino tra le voci previste dall’articolo 2424 del Codice Civile e non siano già assistiti da una copertura analoga.
Nel caso in cui l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi, l’indennizzo derivante dall’eventuale evento catastrofale sarà riconosciuto direttamente al proprietario del bene, a condizione che quest’ultimo venga informato della stipula. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme percepite per il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati, o comunque per il recupero della loro funzionalità. Qualora non adempia a tale obbligo, l’imprenditore potrà richiedere una somma a titolo di lucro cessante, pari ai mancati guadagni subiti per l’interruzione dell’attività, fino a un massimo del 40 per cento dell’indennizzo complessivo corrisposto al proprietario.
La normativa non prevede sanzioni amministrative dirette per la mancata stipula della polizza. Tuttavia, l’assenza di copertura comporterà l’esclusione dell’impresa inadempiente dall’accesso a contributi, agevolazioni e finanziamenti pubblici, anche in caso di calamità.
Le esclusioni dagli incentivi decorreranno in momenti diversi, in base alla dimensione aziendale: per le grandi imprese a partire dal 30 giugno 2025, per le medie dal 2 ottobre 2025 e, infine, per le micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026.
L’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali rappresenta dunque un passaggio fondamentale nel quadro delle politiche di prevenzione e di sostegno al sistema produttivo. Pur non introducendo sanzioni immediate, costituisce un requisito indispensabile per poter accedere agli strumenti pubblici di incentivo e tutela economica. Le imprese sono pertanto chiamate ad attivarsi per tempo, valutando le coperture più adeguate in relazione alla natura dei propri beni, alla localizzazione delle attività e al livello di esposizione ai rischi naturali.
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